Serve una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)?

A cura di Advisorn · aggiornato il 17 ottobre 2026 · Art. 22-23 LPD, art. 35-36 GDPR

In breve

Sì, ma solo quando un trattamento può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone (art. 22 LPD): per esempio con nuove tecnologie, con dati degni di particolare protezione su larga scala o con la sorveglianza sistematica di ampi spazi pubblici. Se il rischio resta elevato anche dopo le misure, va consultato l'IFPDT (art. 23 LPD).

Che cosa contiene

  • la descrizione del trattamento previsto;
  • la valutazione dei rischi per le persone interessate;
  • le misure per proteggerne la personalità e i diritti fondamentali.

Quando non serve

Non serve per i trattamenti previsti da un obbligo di legge, né quando l'azienda usa un sistema, un prodotto o un servizio certificato o rispetta un codice di condotta che soddisfa le condizioni della legge (art. 22 cpv. 4 e 5 LPD). Anche quando la DPIA non serve, conviene annotare perché.

Domande vicine

Informazioni generali, non una consulenza sul vostro caso: per il vostro caso conta il testo della legge. Per una domanda sul vostro caso c'è la consulenza di Advisorn.