Modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

  • art. 22-23 LPD
  • art. 35-36 GDPR
  • Circa 60 minuti
  • Italiano · Deutsch · Français · English

In breve

È il modello per valutare, prima di iniziare un trattamento che può comportare un rischio elevato, i rischi per le persone e le misure per ridurli. Documenta la decisione di procedere o no.

Per chi
Uso interno: referente, direzione e, se c'è, il consulente per la protezione dei dati. Si mostra all'autorità se la consulti.
Da decidere prima
Quale trattamento valuti; poi nel testo descrivi dati e scopi, valuti necessità e rischi e indichi le misure e il rischio che resta.
Dopo
Falla approvare prima di avviare il trattamento, attua le misure previste e riesaminala se il trattamento cambia.

Che cosa contiene

  1. 1Scopo
  2. 2Quando la valutazione è necessaria
  3. 3Descrizione del trattamento
  4. 4Necessità e proporzionalità
  5. 5Valutazione dei rischi
  6. 6Piano delle misure
  7. 7Parere del consulente per la protezione dei dati
  8. 8Rischio residuo e consultazione preventiva dell'autorità
  9. 9Decisione
  10. 10Riesame e conservazione

Un estratto

1. Scopo

La valutazione d'impatto descrive un trattamento previsto, ne valuta i rischi per le persone interessate e stabilisce le misure per ridurli. Va fatta prima di iniziare il trattamento e aggiornata quando il trattamento cambia.

Basi legali:

  • art. 22 e 23 LPD e art. 14 OPDa;
  • art. 35 e 36 GDPR.

2. Quando la valutazione è necessaria

Secondo la LPD (Svizzera)

La valutazione è obbligatoria quando il trattamento può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate (art. 22 cpv. 1 LPD). Il rischio elevato risulta, in particolare in caso di impiego di nuove tecnologie, dal tipo, dall'estensione, dalle circostanze e dallo scopo del trattamento. Sussiste segnatamente in caso di:

  • trattamento su vasta scala di dati personali degni di particolare protezione;
  • sorveglianza sistematica di ampi spazi pubblici.

Il testo completo si genera nella piattaforma, con i dati della vostra organizzazione già inseriti.

LPD e GDPR a confronto

LPD (Svizzera)GDPR (UE)
QuandoSe il trattamento può comportare un rischio elevato (art. 22 LPD)Se può presentare un rischio elevato, e nei casi dell'art. 35 par. 3 e degli elenchi delle autorità
Rischio residuo elevatoConsultare l'IFPDT, salvo se si è consultato il consulente per la protezione dei dati (art. 23 LPD)Consultare l'autorità di controllo prima del trattamento (art. 36 GDPR)
ConservazioneAlmeno due anni dalla fine del trattamento (art. 14 OPDa)Nessun termine fisso

Il modello si adatta da solo: sceglie i paragrafi in base alle leggi che valgono per la vostra organizzazione.

Modelli collegati

Domanda collegata: Serve una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)?

Un modello è un'informazione generale, non una consulenza sul vostro caso: va adattato alla vostra organizzazione. Per una domanda sul vostro caso c'è la consulenza di Advisorn. A cura di Advisorn, aggiornato il 20 ottobre 2026.