Modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
- art. 22-23 LPD
- art. 35-36 GDPR
- Circa 60 minuti
- Italiano · Deutsch · Français · English
In breve
È il modello per valutare, prima di iniziare un trattamento che può comportare un rischio elevato, i rischi per le persone e le misure per ridurli. Documenta la decisione di procedere o no.
- Per chi
- Uso interno: referente, direzione e, se c'è, il consulente per la protezione dei dati. Si mostra all'autorità se la consulti.
- Da decidere prima
- Quale trattamento valuti; poi nel testo descrivi dati e scopi, valuti necessità e rischi e indichi le misure e il rischio che resta.
- Dopo
- Falla approvare prima di avviare il trattamento, attua le misure previste e riesaminala se il trattamento cambia.
Che cosa contiene
- 1Scopo
- 2Quando la valutazione è necessaria
- 3Descrizione del trattamento
- 4Necessità e proporzionalità
- 5Valutazione dei rischi
- 6Piano delle misure
- 7Parere del consulente per la protezione dei dati
- 8Rischio residuo e consultazione preventiva dell'autorità
- 9Decisione
- 10Riesame e conservazione
Un estratto
1. Scopo
La valutazione d'impatto descrive un trattamento previsto, ne valuta i rischi per le persone interessate e stabilisce le misure per ridurli. Va fatta prima di iniziare il trattamento e aggiornata quando il trattamento cambia.
Basi legali:
- art. 22 e 23 LPD e art. 14 OPDa;
- art. 35 e 36 GDPR.
2. Quando la valutazione è necessaria
Secondo la LPD (Svizzera)
La valutazione è obbligatoria quando il trattamento può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate (art. 22 cpv. 1 LPD). Il rischio elevato risulta, in particolare in caso di impiego di nuove tecnologie, dal tipo, dall'estensione, dalle circostanze e dallo scopo del trattamento. Sussiste segnatamente in caso di:
- trattamento su vasta scala di dati personali degni di particolare protezione;
- sorveglianza sistematica di ampi spazi pubblici.
Il testo completo si genera nella piattaforma, con i dati della vostra organizzazione già inseriti.
LPD e GDPR a confronto
| LPD (Svizzera) | GDPR (UE) | |
|---|---|---|
| Quando | Se il trattamento può comportare un rischio elevato (art. 22 LPD) | Se può presentare un rischio elevato, e nei casi dell'art. 35 par. 3 e degli elenchi delle autorità |
| Rischio residuo elevato | Consultare l'IFPDT, salvo se si è consultato il consulente per la protezione dei dati (art. 23 LPD) | Consultare l'autorità di controllo prima del trattamento (art. 36 GDPR) |
| Conservazione | Almeno due anni dalla fine del trattamento (art. 14 OPDa) | Nessun termine fisso |
Il modello si adatta da solo: sceglie i paragrafi in base alle leggi che valgono per la vostra organizzazione.
Modelli collegati
- Modello di comunicazione di una violazione dei dati alle persone interessate
- Modello di modulo interno per segnalare una violazione dei dati
- Modello di notifica di una violazione dei dati all'autorità
Domanda collegata: Serve una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)?
Un modello è un'informazione generale, non una consulenza sul vostro caso: va adattato alla vostra organizzazione. Per una domanda sul vostro caso c'è la consulenza di Advisorn. A cura di Advisorn, aggiornato il 20 ottobre 2026.