Devo nominare un consulente per la protezione dei dati (DPO)?
A cura di Advisorn · aggiornato il 17 ottobre 2026 · Art. 10 e 23 LPD, art. 37-39 GDPR
In breve
Con la LPD no: per le aziende private il consulente per la protezione dei dati è facoltativo (art. 10 LPD). Con il GDPR è obbligatorio quando l'attività principale consiste nel monitorare le persone in modo regolare e sistematico su larga scala o nel trattare su larga scala categorie particolari di dati (art. 37 GDPR).
Perché nominarlo anche se non è obbligatorio
Se un'azienda ha nominato un consulente che soddisfa le condizioni dell'art. 10 cpv. 3 LPD e l'ha consultato, non deve consultare l'IFPDT quando una valutazione d'impatto mostra un rischio elevato che resta (art. 23 cpv. 4 LPD).
Il consulente deve avere le conoscenze necessarie, esercitare la funzione in modo indipendente e senza istruzioni, e non svolgere compiti incompatibili. Può essere un collaboratore o una persona esterna; i suoi dati di contatto vanno pubblicati e comunicati all'IFPDT.
Da non confondere
Il rappresentante nell'UE (art. 27 GDPR) e il rappresentante in Svizzera (art. 14 LPD) sono figure diverse: servono a chi non ha una sede nel territorio di quella legge.
Domande vicine
Informazioni generali, non una consulenza sul vostro caso: per il vostro caso conta il testo della legge. Per una domanda sul vostro caso c'è la consulenza di Advisorn.