Un'azienda estera deve nominare un rappresentante in Svizzera?
A cura di Advisorn · aggiornato il 25 ottobre 2026 · Art. 3, 14-15 LPD, art. 27 GDPR
In breve
Un titolare del trattamento con sede all'estero deve designare un rappresentante in Svizzera se tratta dati personali di persone in Svizzera e il trattamento è connesso all'offerta di beni o servizi in Svizzera o all'osservazione del loro comportamento, è su larga scala, è regolare e presenta un rischio elevato (art. 14 LPD). Le quattro condizioni devono essere riunite.
Che cosa fa il rappresentante
È il punto di contatto in Svizzera per le persone interessate e per l'IFPDT (art. 15 LPD). Tiene un registro delle attività di trattamento del titolare e lo fornisce all'IFPDT su richiesta. Il suo nome e indirizzo vanno pubblicati.
Il rappresentante non si sostituisce al titolare: gli obblighi della legge restano dell'azienda estera.
La regola speculare dell'UE
Un'azienda svizzera a cui si applica il GDPR deve di regola designare un rappresentante nell'UE (art. 27 GDPR), salvo che tratti dati solo occasionalmente e senza un rischio elevato.
Domande vicine
Modelli utili
Informazioni generali, non una consulenza sul vostro caso: per il vostro caso conta il testo della legge. Per una domanda sul vostro caso c'è la consulenza di Advisorn.