Newsletter: serve il consenso per inviare e-mail pubblicitarie in Svizzera?

A cura di Advisorn · aggiornato il 25 ottobre 2026 · Art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl, art. 6 e 19 LPD, art. 13 direttiva 2002/58/CE

In breve

Sì, di regola. La legge contro la concorrenza sleale vieta la pubblicità di massa per e-mail senza il consenso preventivo del destinatario (art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl). Fanno eccezione i clienti che hanno dato il loro indirizzo acquistando, per pubblicità su prodotti o servizi simili, se è stato detto loro che possono rifiutarla. Ogni invio deve indicare il mittente e offrire un modo semplice e gratuito per disiscriversi.

Buone pratiche

  • una casella di iscrizione non spuntata in anticipo, separata dalle condizioni generali;
  • la conferma via e-mail dell'iscrizione (double opt-in), che prova il consenso;
  • conservare data e modo dell'iscrizione;
  • un link di disiscrizione in ogni e-mail, che funziona subito;
  • nominare lo strumento di invio nell'informativa e, se è negli Stati Uniti, le garanzie del trasferimento.

Statistiche di apertura

Molti strumenti contano chi apre le e-mail e su che cosa clicca. È un trattamento di dati personali: va detto nell'informativa e, per destinatari nell'UE, di regola richiede il consenso.

Domande vicine

Modelli utili

Informazioni generali, non una consulenza sul vostro caso: per il vostro caso conta il testo della legge. Per una domanda sul vostro caso c'è la consulenza di Advisorn.