Nuova LPD in vigore dal 1° settembre 2023: che cosa è cambiato?

A cura di Advisorn · aggiornato il 25 ottobre 2026 · Art. 7, 12, 19, 22, 24, 60-66, 69 LPD

In breve

La legge riveduta sulla protezione dei dati (nLPD) è in vigore dal 1° settembre 2023, senza periodo transitorio. Ha introdotto tra l'altro il registro delle attività di trattamento, un dovere d'informare più ampio, la valutazione d'impatto, la notifica delle violazioni all'IFPDT, la protezione dei dati fin dalla progettazione e multe fino a CHF 250'000 per le persone responsabili; in cambio protegge solo le persone fisiche.

Le novità principali

  • solo i dati delle persone fisiche sono protetti, non più quelli delle aziende;
  • il dovere d'informare vale per ogni raccolta di dati, non solo per quelli degni di particolare protezione (art. 19 LPD);
  • registro delle attività di trattamento (art. 12 LPD);
  • valutazione d'impatto per i trattamenti a rischio elevato (art. 22 LPD);
  • notifica delle violazioni della sicurezza dei dati all'IFPDT (art. 24 LPD);
  • protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 7 LPD);
  • diritto alla portabilità dei dati (art. 28 LPD);
  • multe fino a CHF 250'000, invece del limite generale di CHF 10'000 del Codice penale (art. 60-63 LPD);
  • rappresentante in Svizzera per alcune aziende estere (art. 14 LPD).

Niente periodo transitorio

La legge si applica da subito. Fanno eccezione solo la protezione fin dalla progettazione e la valutazione d'impatto, che non valgono per i trattamenti iniziati prima del 1° settembre 2023 se lo scopo non cambia e non si raccolgono nuovi dati (art. 69 LPD).

Domande vicine

Modelli utili

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